IL CONSIGLIO REGIONALE
                 A SEGUITO DI RINVIO, HA RIAPPROVATO
             CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI;
                     IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
            NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
                  DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
              NE' QUELLA DI MERITO DAVANTI ALLE CAMERE
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Fra  gli  enti  convenzionati,  di cui alla tabella A prevista
dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 16  marzo  1990,  n.  15,
nella quale e' compreso l'ANAP, deve intendersi anche compreso l'Ente
CISO denominato anche CISO-CALABRIA o ANAP-CISO.
   2.  Il  personale  appartenente all'Ente CISO, che abbia sostenuto
con  esito  positivo  le  prove  del  concorso  riservato,   previsto
dall'art.  2  della stessa legge, ha diritto alla immisione nel ruolo
organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, di  cui
all'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obblico,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 21 marzo 1994
 
                               RHODIO