IL CONSIGLIO REGIONALE A SEGUITO DI RINVIO, HA RIAPPROVATO CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI; IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA NON HA PROMOSSO LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NE' QUELLA DI MERITO DAVANTI ALLE CAMERE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Fra gli enti convenzionati, di cui alla tabella A prevista dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, nella quale e' compreso l'ANAP, deve intendersi anche compreso l'Ente CISO denominato anche CISO-CALABRIA o ANAP-CISO. 2. Il personale appartenente all'Ente CISO, che abbia sostenuto con esito positivo le prove del concorso riservato, previsto dall'art. 2 della stessa legge, ha diritto alla immisione nel ruolo organico istituito con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obblico, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 21 marzo 1994 RHODIO